STATUTO ASSOCIAZIONE

AVVOCATURA italiana

TITOLO I

Art.1COSTITUZIONE
E' costituita un'Associazione senza fini di lucro denominata: “ AVVOCATURA italiana”

Art. 2 SEDE

La sede principale dell' Associazione verrà stabilita in Roma, Via Principe Umberto n.35; e successivamente alla costituzione, verrà deliberata ed approvata l'eventuale costituzione di sedi territoriali secondarie, nei luoghi fuori dalla competenza del Tribunale di Roma, dietro richiesta dei colleghi eventualmente interessati alle modalità previsti al successivo art.4.

Art. 3 SCOPO ED ATTIVITA'

L'Associazione persegue finalità di solidarietà, di tutela e di rappresentanza presso le istituzioni ed a favore dei propri associati nella promozione, nel sostegno per la difesa della categoria forense.

 A tal fine, ove si renda necessario ed opportuno, verranno coinvolti ulteriori professionisti scelti nei settori e nelle materie di interesse.
L'Associazione, inoltre, potrà coinvolgere imprese collegate alla problematica per ottenere benefici dei propri iscritti (convenzioni con il risparmio).

L'Associazione potrà sviluppare attività di formazione culturale e scientifica in tutti i settori del diritto, mediante coinvolgimento dei propri associati o consulenti esterni scelti a seconda delle materie trattate.
L'Associazione potrà inoltre promuovere e coordinare seminari, dibattiti, studi, ricerche, mostre, convegni e manifestazioni in genere; potrà cooperare ed interloquire con tutte le istituzioni pubbliche e private in nome proprio e per conto dei propri associati al fine di conseguire gli scopi associativi.
Comunque l'Associazione deve assicurare e garantire a tutti i soci la tutela dei propri diritti.

TITOLO II

SOCI

Art. 4 – CATEGORIE


A) Soci Fondatori

Sono soci fondatori tutti coloro che partecipano all'atto costitutivo e allo sviluppo dell'Associazione e  vita natural durante essi partecipano alle assemblee ordinarie e straordinarie ed hanno diritto di voto.

Essi eleggono un Presidente e i Vice Presidenti e, a maggioranza, eleggono i componenti del Collegio dei Probiviri, del direttivo e dei Responsabili dei settori di competenza.

Possono concorrere a tale categoria solo i soci sostenitori, fondatori chi successivamente ammesso a far aprte del direttivo.

L'Assemblea dei soci fondatori e del Collegio dei Probiviri, ed hanno poteri di commissariamento degli organi sociali e dell'esclusione dei soci.

B) Soci ordinari
Possono essere soci ordinari tutti coloro che, dotati di una irreprensibile condotta morale e civile, con la firma della domanda di ammissione riconoscono ed accettano tutte le norme contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto. L'ammissione è subordinata all'approvazione del Presidente e del direttivo.
C) Soci Sostenitori
Possono essere soci sostenitori tutti coloro che dimostrino una fattiva collaborazione con l'Associazione e siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile e con la firma della domanda di ammissione riconoscono, ed accettano tutte le norme contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto. L'ammissione è deliberata dal Presidente e dal Consiglio Direttivo. I soci sostenitori hanno diritto di voto e sostengono l’associazione mediante il versamento della quota associativa.
D) Soci onorari
Possono essere soci onorari tutte quelle persone sia fisiche che giuridiche, le quali esplichino un' attività di alto valore morale, culturale e/o scientifico e tutti coloro che vantino particolari benemerenze nei confronti dell'Associazione. Vengono ammessi dal Presidente e dal Consiglio Direttivo, possono partecipare alle Assemblee, ma  non hanno diritto di voto.

La responsabilità del socio è limitata alla sola quota sociale versata.

Art. 5- MODALITA' DI AMMISSIONE
Tutte le categorie dei soci sono ammesse all'Associazione dal Presidente e dal Consiglio Direttivo e devono avere requisiti di ottima condotta morale e civile.
Art. 6- CONTRIBUTI E FONDO COMUNE
Il fondo comune dell'Associazione è costituito dalla quota d'iscrizione, dalla quota associativa annuale, da contributi straordinari e dai beni con questi acquistati, da libere offerte di associati e simpatizzanti, nonchè da liberalità e contributi erogati da persone fisiche e/o giuridiche. Tutti i contributi, a qualunque titolo versati all'Associazione, sono a fondo perduto.

TITOLO III

ESERCIZIO SOCIALE ED ASSEMBLEA
Art. 7 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo provvederà a convocare l'assemblea generale ordinaria dei soci per 1’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e ogni quattro anni per la nomina delle cariche sociali e per quant’altro di sua competenza.

Art. 8 - ASSEMBLEA
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
L'assemblea ordinaria è convocata una volta l'anno dal Presidente per 1’approvazione del bilancio consuntivo, e preventivo. L'assemblea straordinaria può essere convocata su decisione del Consiglio Direttivo o su iniziativa di almeno un quarto (1/4) dei soci con diritto al voto (fondatori e ordinari) i quali facciano pervenire per iscritto la richiesta di convocazione con l'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo dovrà procedere alla convocazione dell'assemblea straordinaria entro un mese dalla richiesta.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente e in sua assenza dai vice Presidente o da un Consigliere indicato dall’assemblea stessa, la quale provvederà anche a designare il Segretario e, occorrendo, due Scrutatori.
In prima convocazione le assemblee sono valide con la presenza di metà più uno dei soci con diritto di voto e deliberano validamente con il voto favorevole di due terzi degli aventi diritto al voto.
In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto e delibera con maggioranza assoluta dei presenti.
Nelle assemblee è ammessa la rappresentanza dei Soci Onorari.

Non sono ammesse deleghe e hanno diritto al voto tutti i soci in regola (al momento del voto) con le quote sociali.
La convocazione delle assemblee straordinarie viene fatta dal Consiglio Direttivo mediante affissione nella bacheca della sede sociale.
La convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del Bilancio consuntivo e preventivo e per la nomina delle cariche sociali si tiene presso la sede dell'Associazione il 3 gennaio di ogni anno in prima convocazione alle ore 24,00 e il 4 gennaio di ogni anno in seconda convocazione alle ore 17,00 .

L'ordine del giorno sia dell'assemblea ordinaria che straordinaria verrà pubblicato nella bacheca sita nella sede dell'Associazione

TITOLO IV

ORGANI
Art.9 CONSIGLIO DIRETTIVO
L'assemblea ordinaria dei soci aventi diritto al voto elegge il Consiglio Direttivo composto da almeno cinque membri. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente ed almeno un Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo è composto dai soci fondatori e dai soci ordinari eletti alle modalità descritte ai precedenti artt.

Il Presidente ed i Vice Presidente devono essere due Soci Fondatori, a garanzia delle finalità originarie dell'Associazione. In caso di dimissioni, ovvero di non accettazione dell'incarico da parte dei Soci Fondatori, il Presidente ed il Vice Presidente saranno nominati tra i soci ordinari.
Al Consiglio Direttivo competono i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, inoltre il Consiglio decide sulla radiazione dei soci e alla convocazione delle assemblee.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in tutte le circostanze in cui lo riterrà opportuno. Il Consiglio Direttivo può essere convocato quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due  dei suoi componenti.
E, ancora, il Consiglio Direttivo: determina gli indirizzi fondamentali dell'Associazione, determina l'ammontare della quota associativa, svolge la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, realizzando direttamente e/o collegialmente le iniziative previste nell’oggetto sociale dell'Associazione.
Le delibere del Consiglio Direttivo debbono essere prese a maggioranza dei voti presenti, verbalizzate a cura del Segretario sull'apposito libro, ed approvate nella riunione dell'Assemblea immediatamente successiva. Il Consigliere che per tre riunioni consecutive non partecipa al Consiglio Direttivo, senza valida motivazione, decade dalla carica e viene sostituito per cooptazione. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro esercizi sociali, ed i suoi componenti possono essere rieletti.
Art.10-PRESIDENTE
Il Presidente: ha la rappresentanza sociale di fronte a terzi e in giudizio, al Presidente spetta la firma sociale, convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede; ad esso possono essere delegati dal Consiglio Direttivo tutti o parte dei suoi poteri. Inoltre, provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 11 – IL VICE PRESIDENTE

E' eletto almeno un Vicepresidente, il quale sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento reale, con eventuale privilegio in favore del piu' anziano.

TITOLO V

BILANCIO LIBRI SOCIALI - PRINCIPI GENERALI
Art. 12 - BILANCIO

Al termine di ogni anno solare viene formato il bilancio con criteri di oculata amministrazione in forma semplice.

I soci che volessero prendere visione della documentazione amministrativa potranno farlo recandosi almeno dieci giorni prima dell'Assemblea presso la sede sociale.

In assemblea non sono accettate richieste di tale ordine.

Art. 13 - LIBRI SOCIALI
I libri sociali sono: il libro degli associati, il libro delle riunioni e deliberazioni delle assemblee degli associati, il libro delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 14 - PERDITA' DELLA QUALITA' DI SOCIO
La qualità di socio, sia esso fondatore, ordinario, sostenitore od onorario si perde:
a) - per morte o per dimissioni da presentarsi con lettera raccomandata entro il 31 ottobre di ogni anno e con decorrenza dal primo gennaio successivo;
b) - per perdita dei diritti civili, per radiazione, per mancato pagamento delle quote sociali, indegnità e per qualunque altra azione od omissione che leda la dignità dell’associazione o che comunque ponga in essere un comportamento contrario allo scopo associativo.

ART. 15 - MODIFICHE
Il presente statuto potrà essere modificato od aggiornato su delibera dei soci fondatori.

TITOLO VI

Art. 16 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Le norme dello scioglimento dell'Associazione, la liquidazione, la nomina dei liquidatori o del liquidatore e la determinazione delle loro facoltà saranno stabilite dall'Assemblea a norma delle disposizioni del Codice Civile.

TITOLO VII

Art.17 RINVIO


Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge vigenti in materia.


TITOLO VIII

Art.18-FORO COMPETENTE
Chiunque adirà alle vie giudiziarie decade immediatamente dalla qualità di socio. Comunque per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente il Foro di Roma. Per la risoluzione delle controversie associative, l'organo competente è l'Assemblea dei soci fondatori.

Roma, addì